E’ stata pubblicata, nella G.U. del 29/6/2019, la conversione in legge del decreto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Nel testo gli artt. 14 e 43, comma 4-bis si occupano delle problematiche inerenti li terzo settore, quali le agevolazioni fiscali e gli adeguamenti statutari. Ecco una breve disamina.
Articolo 14 (Enti associativi assistenziali)
L’articolo chiarisce sia il perimetro operativo dell’agevolazione vigente, sia quello destinato a operare allorché sia attuata la riforma del Terzo settore con l’istituzione del Registro dei relativi enti.
Dunque rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore. Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) – reca un’agevolazione fiscale, ai fini delle imposte dirette, operante in favore di alcuni enti non commerciali prevalentemente associativi. In sostanza si stabilisce la non imponibilità di talune prestazioni rese dai predetti enti, ove sussistano congiuntamente i seguenti presupposti: le attività sono effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti, ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; le stesse attività sono effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
In capo agli enti in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, ove intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del TUIR, grava l’onere della comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (ed. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.
Al riguardo occorre ricordare che il comma 3 è stato oggetto di modifiche nel corso del tempo e, nella specie, da parte del Codice del Terzo Settore (articolo 89, comma 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017).
La decorrenza di tale modifica è stata posticipata all’entrata in funzione del nuovo Registro degli enti del Terzo settore.
L’articolo 104, comma 2 del medesimo Codice dispone infatti che il nuovo regime fiscale del Terzo Settore (di cui al Titolo X del Codice, ove è collocato l’articolo 89 sopra richiamato) si applichi – con alcune eccezioni – agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro. Il Registro del Terzo settore non è ancora stato istituito e, pertanto, la novella non è immediatamente entrata in vigore.
Sino al 31 dicembre 2018 operava dunque il testo originario del TUIR: sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1022 della legge n. 145 del 2018).
La richiamata legge di bilancio ha inteso includere nel novero dei destinatari dell’agevolazione anche le strutture periferiche di natura privatistica, necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.
Nell’apportare la predetta modifica, il comma 1022 ha trasfuso nel comma 3 del TUIR il testo del comma 3 come modificato dal Codice del Terzo settore, sebbene non in vigore al momento della modifica (in quanto il Registro, come si è detto, non è stato istituito).
Le norme dunque sembrano intervenire per sanare la condizione di incertezza sul testo concretamente applicabile, in attesa del completamento della riforma del Terzo Settore.
Viene anzitutto ripristinato (comma 1) il testo dell’articolo 148 del TUIR, ante Codice del Terzo settore, incorporandovi la modifica apportata dalla legge di bilancio 2019.
Di conseguenza, per effetto delle norme (articolo 14, comma 1) sono destinatarie dell’agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (comma 3 vigente cinte Codice del Terzo settore), nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse (modifiche della Legge di bilancio 2019).
Si chiarisce che rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere assistenziale che rispettano i requisiti del Codice del terzo settore.
Il comma 2 della norma apporta le conseguenti modifiche al Codice del terzo settore, novellando il comma 4 dell’articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 17, incorporandovi le modifiche della legge di bilancio 2019. Il nuovo perimetro dell’agevolazione, come sopra chiarito, è applicabile subordinatamente all’operatività del Registro degli enti del terzo settore e comprende le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici.
Dalla nuova formulazione dell’articolo 89 restano pertanto escluse, rispetto all’ambito di applicazione dell’articolo 148 del TUIR delineato dal precedente comma 1, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
In tale contesto, si segnala che il regime fiscale applicabile agli enti del terzo settore costituisce uno dei tratti salienti del relativo Codice, ed è rinvenibile negli articoli dal 79 all’89 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Tali norme, che come si è già rappresentato non sono ancora in vigore, disegnano il quadro fiscale applicabile agli enti del terzo settore nel contesto del quale l’articolo 89 rappresenta la disposizione coordinamento normativo con altre fonti di natura fiscale.
Al centro della disciplina vi sono i dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli enti del terzo settore, i quali tengono conto delle attività di interesse generale da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate.). Uno specifico regime agevolativo viene disposto per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Più in generale, viene introdotta una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.
Articolo 43, comma 4-bis (Termini per l’adeguamento degli statuti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali)
L’articolo 43, comma 4-bis, proroga, dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017). La disposizione inoltre differisce al 30 giugno 2020 anche il termine per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall’art.17, comma 3 del D.Lgs. n.112/2017 (Revisione
della disciplina in materia di impresa sociale), che aveva previsto espressamente quale termine per l’adeguamento il 20 gennaio 2019.
In premessa occorre ricordare che l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito dal Codice del Terzo settore (CTS), è elemento che qualifica un ente quale Ente del Terzo settore (ETS) dando conseguentemente la possibilità di fruire delle agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalla riforma del settore. Il RUNTS avrebbe dovuto essere definito entro un anno dalla data di entrata in vigore del CTS; il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire, con un proprio decreto, la procedura per l’iscrizione nel Registro, individuando i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti da includere e/o aggiornare nel Registro, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il CTS ha previsto un passaggio semplificato per le organizzazioni del Terzo settore preesistenti alla riforma che intendono iscriversi al RUNTS. Nel marzo 2019 è stata siglata una convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Unioncamere, in base alla quale è affidata a Infocamere, società telematica delle Camere di commercio, la gestione informatica del RUNTS. L’accordo prospetta un termine di 18 mesi nell’arco del quale implementare le specifiche tecniche ai fini delle procedure d’iscrizione e di visura del Registro. Il Registro si comporrà delle seguenti sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del Terzo settore.
Le imprese sociali sono tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 112/2017, iscrizione che soddisfa anche il requisito dell’iscrizione nel Registro unico (art. 11, co. 2, CTS).
La questione dell’adeguamento degli statuti degli ETS alla nuova disciplina, condizione indispensabile per l’iscrizione al RUNTS è stata oggetto di ripetuti chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha emesso una prima Circolare in materia il 27 dicembre 2018 fornendo elementi interpretativi utili per l’applicazione dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e sottolineando inoltre come tali indicazioni non fossero riferibili alle imprese sociali, soggette alla disciplina del D.Lgs. 112/2017. Una seconda Circolare, il 31 maggio 2019, ha nuovamente chiarito alcuni punti, risultati variamente interpretabili. Entrambi i documenti ribadiscono che gli enti iscritti ai registri già esistenti (Registri delle ODV, delle APS o Albo anagrafico delle ONLUS) hanno facoltà di effettuare, entro il 2 agosto 2019, gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
La Circolare del dicembre 2018 ribadisce che le ODV, le APS e le ONLUS potranno apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, se tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 2 agosto 2019. Invece se i medesimi enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 2 agosto 2019, dovranno applicare quanto disposto dai propri statuti per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della “semplificazione”. Gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al CTS, dovranno farlo senza beneficiare della semplificazione, che è stata prevista solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione ai registri esistenti. Dal canto suo Anteas Sardegna ha già adempiuto alle modifiche statutarie e fatto registrare lo statuto così come previsto dalla normativa.